La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, sancisce l’entrata in vigore del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – brevemente denominato PAI – adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001.
Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con:
il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione – PS 45,
il Piano stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF,
il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato- PS 267,
in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino.
L’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un atto di pianificazione separato (il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato, con Deliberazione n. 26 del 12 dicembre 2001, un Progetto di piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta -PAI Delta-.
I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all’assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti e interventi e misure non strutturali (norme di uso del suolo e regole di comportamento).
La parte normativa regolamenta le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell’attuazione del Piano stesso. L’apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di attuazione, che contengono indirizzi e prescrizioni e dalle Direttive di piano.
L’insieme di interventi definiti riguardano:
la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture,
la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d’acqua;
la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene;
gli interventi di laminazione controllata;
gli interventi diffusi di sistemazione dei versanti;
la manutenzione delle opere di difesa, degli alvei e del territorio montano;
la riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.
Rispetto ai Piani precedentemente adottati il PAI contiene per l’intero bacino:
il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d’acqua, rispetto a quelli già individuati nel PS45;
l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d’acqua principali del bacino;
l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio collinare e montano non considerata nel PS267.
Procedure di approvazione del PAI
La procedura di adozione e approvazione del Piano di bacino è quella prevista dall’art. 18 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 sulla difesa del suolo, integrata dall’art. 1-bis della Legge 11 dicembre 2000 n. 365. In particolare il comma 3 dell’art. 1-bis ha introdotto, ai fini dell’adozione e attuazione dei Piani stralcio e, onde garantire la necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, la “Conferenza Programmatica”. Convocata dalle Regioni, la Conferenza è la sede in cui alle Amministrazioni locali, Province e Comuni interessati, è dato esprimere, in luogo del parere di cui all’art. 18 c. 9 della Legge 183/89, un parere sul Progetto di Piano, con particolare riferimento alle necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche a scala provinciale e comunale.
Delle determinazioni assunte dalle Conferenze Programmatiche svoltesi tra il febbraio e il marzo del 2001 ha tenuto conto il Comitato Istituzionale al momento dell’adozione del PAI.
Nell’allegato A della Deliberazione n. 18/2001 di adozione del PAI sono riportati gli estremi delle D.G.R. in cui sono espressi i pareri delle Conferenze programmatiche.
Direttiva dei Valori limite di deflusso
Come prescritto dall’art. 11, comma 1 delle Norme del PAI l’Autorità di bacino definisce in questa Direttiva i valori limite delle portate, o dei livelli idrometrici nelle sezioni critiche per l’asta del fiume Po e per gli affluenti principali, da assumere come base di progetto.
I valori obiettivo per le portate limite, fissati in corrispondenza delle sezioni di Moncalieri, Valenza, Isola S. Antonio, Piacenza e Pontelagoscuro, rappresentano condizioni di vincolo per la progettazione degli interventi di difesa dalle piene sul reticolo idrografico del bacino. La Direttiva individua, inoltre, le sezioni critiche, che dovranno essere oggetto di monitoraggio idrologico continuativo da parte delle Amministrazioni competenti. La Direttiva è stata adottata dal Comitato Istituzionale nella seduta del 18 dicembre 2001 con Deliberazione n. 25.
Integrazioni della Cartografia PAI ai sensi dell’art. 5 della Deliberazione del Comitato Istituzionale 18/2001
Nella seduta del 13 marzo 2002, il Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 1 ha adottato integrazioni alla cartografia delle aree in condizioni di dissesto, rappresentate nell’allegato 4 dell’elaborato 2 del PAI “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici- Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo “, nonché delle aree di delimitazione delle fasce fluviali A e B, rappresentate nell’elaborato 8 “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali”.
Si tratta della prima integrazione apportata alla cartografia di Piano, necessaria ai fini dell’integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano e adottata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della Deliberazione di adozione n. 18/2001, a seguito delle determinazioni assunte dalle Conferenze Programmatiche.
Attuazione del PAI nella pianificazione urbanistica
Il PAI si configura come piano “cornice”, che vede la sua attuazione nella dimensione dei Piani redatti dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali, Strumenti urbanistici vedi PRG, Piani di settore) che, attraverso la verifica di compatibilità, ne realizzano un aggiornamento continuo.
A seguito dell’approvazione del PAI nelle Regioni maggiormente interessate (Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto), è stata avviata la revisione degli strumenti urbanistici e di area vasta, oggi vigenti, per verificarne la congruità rispetto ai problemi idrogeologici. Conseguenza di questa operazione di vasta portata, considerando la particolarità del bacino sul piano nazionale per le sue dimensioni, ma anche per gli eventi idrologici che lo hanno interessato e che continuano a manifestarsi, è l’aggiornamento del Piano, che si è tradotto in termini di varianti e/o integrazioni dei contenuti sia normativi che tecnici.
L’art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 prevedeva una procedura transitoria per l’aggiornamento delle aree in dissesto, secondo la quale le Regioni erano tenute a trasmettere all’Autorità di bacino proposte di aggiornamento, risultanti dalle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, adottate dai Comuni ai sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI.
In considerazione del fatto che, molti dei Comuni interessati hanno avviato le verifiche di compatibilità idraulica e geologica delle previsioni dei propri strumenti urbanistici al quadro dei dissesti definito nel PAI, ma non sono stati in grado di completarle entro i termini previsti, il Comitato Istituzionale ha sostituito l’art. 6 menzionato con propria Deliberazione (Deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003).
La Deliberazione è stata approvata con DPCM del 30 giugno 2003 pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2003.
Adozione della Direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”
L’adozione della Direttiva rappresenta un altro passo avanti nel processo di attuazione del PAI, che prevede diversi adempimenti da parte delle Regioni e dei Comuni.
La Direttiva, adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 16 del 31 luglio 2003 ha inteso coordinare le attività poste in capo alle Regioni e definire le modalità di trasmissione delle proposte d’aggiornamento dell’Atlante dei rischi.
Fabbisogno finanziario. Adozione del Programma triennale
A seguito dell’approvazione del PAI si è dato avvio alla procedura prevista dall’art. 21 della Legge 183/89 secondo cui i Piani di bacino sono attuati attraverso Programmi triennali, che consentono l’attuazione degli interventi previsti dal Piano in tempi successivi e per singole porzioni di territorio.
Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 13 marzo 2002 è stato adottato il primo Programma di interventi per il triennio 2001-2003.
Il Programma, redatto sulla base di un parco progetti predisposto partendo dal “Quadro del fabbisogno di interventi”, definito tenendo conto delle linee di intervento descritte nell’elaborato 3 del Piano “Linee generali di assetto idraulico” e secondo le indicazioni provenienti dalle Amministrazioni competenti, tiene conto della programmazione finanziaria del Piano e dà priorità agli interventi necessari a contenere gli effetti delle più gravi e pericolose situazioni di squilibrio individuate lungo i corsi d’acqua e i versanti.
Le principali categorie di intervento, individuate sulle aste principali e sulla rete idrografica minore, da attuarsi secondo diversi livelli di priorità ed in tre fasi successive sono:
interventi sulle aste, sul reticolo minore e sui versanti;
manutenzioni;
adeguamento infrastrutture viarie;
rinaturalizzazione, recupero ambientale e delocalizzazione all’interno delle fasce fluviali;
verifica e riformulazione strumenti urbanistici;
studi e monitoraggi.
Il fabbisogno finanziario complessivo per l’attuazione degli interventi da realizzarsi sulle aste dei corsi d’acqua principali, sulla rete idrografica minore e sui versanti, per il ventennio successivo all’approvazione del PAI ammonta a 13.142.128.938,63 euro.